Illustrazione della disciplina delle assenze ingiustificate secondo NASpI

La circolare INPS n. 154 del 22 dicembre 2025 fornisce indicazioni su chi può richiedere la NASpI in caso di dimissioni per fatti concludenti o licenziamenti per giusta causa. Questa circolare è un ritorno alla revisione fondamentale nella gestione delle assenze ingiustificate, come delineato nel Collegato lavoro (Legge n. 203/2024). Secondo questa legge, se un impiegato si assenta per oltre il periodo consentito dal contratto o per più di 15 giorni senza una ragione valida, il datore di lavoro ha il diritto di concludere il contratto.

Questo modo particolare di concludere un rapporto di lavoro, indicato come “FC” nelle comunicazioni obbligatorie, porta alla perdita automatica del diritto alla NASpI, poiché la cessazione del contratto di lavoro è considerata volontaria.

Tuttavia, nel caso di un licenziamento per giusta causa o per un motivo giustificato legato alla persona, anche se deriva da assenze ingiustificate prolungate, l’impiegato – se soddisfa le condizioni legali – può avere diritto alla NASpI. Questo vale anche nel caso in cui il licenziamento segua un procedimento disciplinare per assenza ingiustificata.

L’INPS chiarisce inoltre che nel caso in cui un impiegato si dimetta per giusta causa (ad esempio, per mancato pagamento dello stipendio), anche se il datore di lavoro ha avviato una procedura per assenza ingiustificata, le dimissioni prevarranno sulla conclusione del contratto per fatti concludenti, garantendo quindi l’accesso alla NASpI.

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