La Circolare n. 154/2025 dell’INPS fornisce chiarimenti sull’accesso alla NASpI in caso di dimissioni per comportamenti concludenti, come introdotto dall’articolo 19 della legge n. 203/2024. Se un lavoratore si assenta ingiustificatamente per un periodo superiore ai limiti contrattuali stabilite o, in mancanza, per più di quindici giorni, il contratto non viene automaticamente risolto. Piuttosto, spetta al datore di lavoro decidere se interpretare questa assenza come una volontà tacita del lavoratore di dimettersi.
Se il rapporto di lavoro termina con una comunicazione UniLav codificata come “FC – dimissioni per fatti concludenti”, l’accesso alla NASpI viene escluso in quanto si tratta di una risoluzione volontaria del contratto di lavoro. Tuttavia, se il rapporto di lavoro termina a causa di un licenziamento per giusta causa o per un motivo soggettivamente giustificato, anche se basato su un’assenza ingiustificata, il lavoratore ha diritto a richiedere la NASpI.
Infine, se un lavoratore presenta delle dimissioni telematiche dopo che il datore di lavoro ha avviato la procedura per comportamenti concludenti, quest’ultima diventa inefficace. In questo caso, il lavoratore può accedere alla NASpI purché soddisfi i requisiti legali necessari.
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