La circolare n. 152 dell’INPS del 19 dicembre 2025 fornisce istruzioni sulle modalità di fruizione dei permessi di lavoro per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, sia nel settore privato che pubblico, secondo quanto stabilito dall’articolo 2 della Legge n. 106/2025.
Dalla data del 1° gennaio 2026, ai lavoratori dei settori privato e pubblico affetti da tali malattie, è previsto il diritto di usufruire di ulteriori dieci ore annuali di permessi per visite, esami sanitari e trattamenti medici. Questo diritto è concesso anche ai lavoratori con un figlio minorenne che soffre delle suddette malattie. Per queste dieci ore extra di permesso, i lavoratori avranno diritto a un’indennità economica.
È previsto che il medico generale o lo specialista fornisca una prescrizione specifica per queste visite e cure mediche. Il diritto si applica solo ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro privati o pubblici, quindi non è applicabile ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Inoltre, è necessaria l’esistenza di un rapporto di lavoro in corso al momento dell’utilizzo del permesso.
In merito all’indennità economica per i lavoratori nel settore privato, viene specificato che i datori di lavoro corrispondono direttamente tale indennità che successivamente recuperano attraverso la compensazione con i contributi dovuti all’INPS. L’importo del beneficio viene calcolato pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera del dipendente. Per i lavoratori del settore pubblico, i periodi di permesso vengono pagati direttamente dal datore di lavoro pubblico.
Infine, la circolare fornisce indicazioni sulle responsabilità dei lavoratori del settore privato e sulle istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens.

