La circolare n. 15/E del’Agenzia fornisce istruzioni sulle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) riguardo al trattamento fiscale delle indennità di trasferta o di missione. Queste modifiche riguardano la determinazione del reddito di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e d’impresa. Il documento stabilisce le condizioni da rispettare e i casi in cui è necessario l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.
Secondo la nuova regolamentazione, i rimborsi riconosciuti ai lavoratori per l’utilizzo dell’automobile privata per trasferte, anche all’interno del comune, non saranno inclusi nel reddito imponibile se le spese sono debitamente documentate. Questo vale anche per i rimborsi dei costi di pedaggio e parcheggio. La norma ha eliminato il riferimento ai documenti provenienti dal vettore, semplificando le procedure per i rimborsi di spese di viaggio e trasporto per trasferte.
La circolare inoltre analizza le modifiche relative alla tracciabilità delle spese, introdotte dalla Legge di bilancio 2025 e dal decreto fiscale (Dl n. 84/2025). Dal 1° gennaio 2025, i rimborsi per cibo, alloggio, viaggio e trasporto con servizi di trasporto pubblico non di linea (taxi e NCC) non saranno più inclusi nel reddito imponibile se sostenuti con mezzi di pagamento tracciabili. Lo stesso vale per i casi in cui il trasportatore opera attraverso “piattaforme di mobilità”. Le spese di viaggio e trasporto effettuate con altri mezzi, come autobus, treni, aerei e navi, non sono soggetti alla condizione di tracciabilità, così come i rimborsi effettuati in forma di indennità chilometrica.
La circolare fornisce un quadro unitario delle regole da applicare, semplificando le procedure di rimborso per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti.

