Regime delle piccole imprese: modalità e termini per l’assegnazione del numero di identificazione EX

L’Agenzia delle entrate ha aggiornato il provvedimento n. 460166/2024, relativo al regime speciale per le piccole imprese, attuando la direttiva (UE) 2020/285. La modifica riguarda il punto 7.4, dove si specifica che il termine di 35 giorni lavorativi per l’assegnazione del numero di identificazione EX parte dalla ricezione della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia, e non dalla trasmissione agli Stati di esenzione.

Per accedere al regime di franchigia in uno Stato di esenzione, le imprese devono comunicare in anticipo all’Agenzia delle entrate. Questa comunicazione ha l’obiettivo di ottenere il numero identificativo EX e deve essere fatta online. Le informazioni richieste includono il codice fiscale, la denominazione dell’impresa, la natura giuridica, il domicilio fiscale, l’attività prevalente e secondaria, e dichiarazioni specifiche riguardo alla registrazione nell’ambito del regime SME-SS e il volume d’affari nei due anni precedenti e nel corrente.

Nel caso in cui gli Stati di esenzione abbiano soglie diverse per settore, devono essere forniti i volumi di affari per ciascun settore. Un intermediario può anche effettuare la comunicazione preventiva per conto dell’impresa, purché abbia una delega per la consultazione del Cassetto fiscale.

La trasmissione della comunicazione preventiva sarà disponibile a partire dal 1° gennaio 2025, ma alcune entità sono escluse dalla trasmissione se il loro volume d’affari ha superato 100.000 euro nell’anno civile precedente o nell’anno in corso, o se il volume d’affari in uno Stato di esenzione è superiore ai limiti stabiliti dalla direttiva SME-SS.

Le comunicazioni preventive già inviate possono essere corrette entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione; oltre questo termine, le correzioni sono bloccate fino a che non si riceve conferma dagli Stati di esenzione. Qualsiasi modifica delle informazioni iniziali richiede un aggiornamento della comunicazione preventiva.

L’Agenzia delle entrate svolge controlli formali durante la compilazione e successivi controlli dopo la trasmissione. Una volta superati, la comunicazione o l’aggiornamento viene inoltrata agli Stati di esenzione. L’ammissione al regime di franchigia sarà effettiva dalla data in cui l’Agenzia riceve la comunicazione preventiva. Il numero identificativo EX verrà assegnato dopo la risposta positiva da parte di almeno uno degli Stati di esenzione, oppure scaduti i termini per la mancata risposta.

La procedura online permette anche di consultare le comunicazioni inviate, effettuare correzioni e visionare le ricevute relative agli esiti delle pratiche.

In sintesi, le modifiche apportate mirano a chiarire e semplificare le modalità di accesso e gestione del regime di franchigia, rendendo più trasparente la procedura per le piccole imprese che desiderano beneficiare di agevolazioni fiscali negli Stati di esenzione.

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