L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha annunciato l’invio dei provvedimenti di annullamento parziale o totale dell’agevolazione precedentemente concessa ai soggetti interessati, secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis della Legge n. 178/2020. Il comunicato arriva a seguito dei controlli effettuati ex post per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti di legge necessari per l’accesso all’esonero parziale dei contributi.
Gli interessati sono in grado di procedere al pagamento degli importi dovuti seguendo le indicazioni disponibili nel “Cassetto previdenziale del contribuente”, sotto la voce “Telematizzazione” > “Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L. 178/2020” > “Controlli ex post” > “Dettaglio”. Per accedere a tale sezione è necessario utilizzare la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS), accedendo sul sito istituzionale dell’INPS.
In caso di disaccordo con tali provvedimenti, è possibile presentare una richiesta di riesame, utilizzando la procedura descritta nel messaggio INPS n. 803/2022. La documentazione di supporto per la richiesta di riesame può essere inviata tramite il link “Riesame”, raggiungibile tramite autenticazione con la propria identità digitale e selezionando il percorso: “Cassetto previdenziale del contribuente” > “Telematizzazione” > “Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L. 178/2020” > “Riesame”.
Nel caso in cui un utente abbia già presentato una richiesta di riesame, non sarà possibile presentarne una nuova. In tal caso, l’utente dovrà comunicare la necessità di riproporre la richiesta di riesame tramite la funzione “Com. bidirezionale”, disponibile nel menu “Cassetto Previdenziale del Contribuente” > “Contatti”. Sarà poi necessario scegliere l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi” per procedere.

