Utilizzo del credito DTA da parte del cessionario: la compensazione non è una modalità consentita.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: nuovi chiarimenti delle Entrate

Il 4 dicembre 2025, l’Agenzia delle entrate ha risposto riguardo alla cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA). L’istante ha acquistato crediti d’imposta connessi alla trasformazione delle DTA, ai sensi dell’articolo 2, commi da 55 a 58, del D.L. n. 225/2010. Questi crediti, richiesti a rimborso in dichiarazione, sono stati ceduti all’istante in conformità all’articolo 43-bis del D.P.R. n. 602/1973.

L’istante, in quanto cessionario, si è chiesto se fosse possibile utilizzare i crediti derivanti dalla trasformazione delle DTA in compensazione, secondo l’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Ha anche chiesto conferma se fosse corretto riportare questi crediti nel quadro RU del Modello Redditi SC per consentire l’indicazione dell’ammontare utilizzato.

L’Agenzia ha chiarito che l’articolo 43-bis del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce che le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano alle cessioni dei crediti richiesti a rimborso. Inoltre, il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione.

Richiamando la risposta all’interpello n. 253/2025, l’Agenzia ha specificato che l’articolo 43-bis si riferisce espressamente alle cessioni di crediti richiesti a rimborso e stabilisce il divieto di ulteriore cessione. Ha anche ribadito che il cessionario può solo monetizzare il credito acquisito tramite l’incasso delle somme rimborsabili, senza possibilità di utilizzarlo in compensazione o di cederlo ulteriormente. Questa posizione è stata confermata nella risposta all’interpello n. 259/2025, dove si è sottolineato che l’acquisto di un credito a rimborso esclude sia la possibilità di ulteriori cessioni che la compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Pertanto, l’Agenzia ha concluso che la possibilità di utilizzare in compensazione un credito ceduto ai sensi dell’articolo 43-bis è esclusa nel caso specifico. Il cessionario non può utilizzare il credito in compensazione, ma deve limitarsi a incassare il rimborso. Questo chiarimento ha importanti implicazioni per gli operatori economici coinvolti nella gestione dei crediti d’imposta derivanti dalle DTA, poiché evidenzia i limiti imposti dalla normativa vigente riguardo alla cessione e all’utilizzo di tali crediti.

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