La circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate del 24 febbraio 2026 fornisce indicazioni sull’applicazione delle imposte sostitutive introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, relative agli aumenti salariali dei rinnovi contrattuali e alle indennità per lavoro notturno e festivo.
L’articolo 1, comma 7, della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, stabilisce un’imposta sostitutiva del 5% per gli incrementi retributivi percepiti nel 2026, applicabile ai lavoratori dipendenti del settore privato con un reddito da lavoro dipendente nel 2025 non superiore a 33.000 euro. È importante notare che gli incrementi devono derivare da rinnovi di contratti collettivi nazionali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, applicando il principio di cassa allargata e includendo somme corrisposte fino al 12 gennaio 2027.
L’imposta al 5% si applica solo sugli aumenti che si riflettono nella retribuzione diretta (dodici mensilità, tredicesima e quattordicesima) e negli istituti retributivi indiretti come malattia, maternità/paternità e infortunio, ma solo per la quota coperta dal datore di lavoro. Sono escluse dall’agevolazione le indennità di straordinario, scatti di anzianità, e somme una tantum per carenze contrattuali. È prevista la possibilità di includere nel beneficio anche i superminimi assorbiti dall’aumento contrattuale. Per i lavoratori sotto regimi di impatriati o ricercatori, si applica la tassazione solo sulla parte che contribuisce al reddito imponibile.
I commi 10 e 11 della stessa legge, inoltre, stabiliscono un’imposta sostitutiva del 15% per maggiorazioni e indennità legate al lavoro notturno o festivo, applicabile fino a un’imponibile annuo massimo di 1.500 euro. Le somme al di sopra di questa soglia saranno tassate secondo modalità ordinarie. Questa misura è riservata ai dipendenti con reddito nel 2025 non superiore ai 40.000 euro, ma esclude i lavoratori del settore turismo e quelli di attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Per entrambe le misure, oltra alla tassazione ordinaria, il sostituto d’imposta applicherà automaticamente la tassazione sostitutiva, ma il lavoratore può rinunciare a tale beneficio optando per la tassazione ordinaria. È importante evidenziare che i redditi soggetti a imposta sostitutiva non influenzano il reddito complessivo ai fini delle detrazioni fiscali e devono essere registrati solo per il calcolo del bonus Irpef.
I lavoratori con più datori di lavoro devono attestare il reddito totale con le Certificazioni Uniche o tramite dichiarazione sostitutiva. I collaboratori domestici, privi di sostituto d’imposta, possono richiedere l’agevolazione direttamente durante la dichiarazione dei redditi. Per il pagamento delle imposte, i sostituti d’imposta devono utilizzare codici tributo specifici, come il “1075” per gli incrementi contrattuali e il “1076” per le indennità legate al lavoro notturno e festivo, istituiti con la risoluzione n. 2/E/2026.

