Appalti e DURF: i versamenti idonei per soddisfare il requisito del 10%

Il 3 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo il Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF) con la risposta n. 63. Questo documento è essenziale per le imprese che operano nel settore degli appalti e subappalti, in quanto consente di collaborare con committenti pubblici e privati. Secondo l’articolo 17-bis, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 241/97, per ottenere il DURF, è necessario che i versamenti complessivi registrati nel conto fiscale negli ultimi tre anni non siano inferiori al 10% dei ricavi o compensi dichiarati.

La società richiedente si è interrogata se nel calcolo potessero essere considerati anche i versamenti legati ad avvisi bonari, ovvero le comunicazioni di irregolarità relative agli articoli 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72, che sono stati regolarmente pagati. L’Agenzia delle Entrate ha richiamato la norma sull’articolo 17-bis, sottolineando l’importanza di prevenire frodi e irregolarità nel settore degli appalti. In tal senso, i committenti devono richiedere copie delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali, salvo che le imprese appaltatrici dimostrino di possedere specifici requisiti per il rilascio del DURF.

Tali requisiti includono: essere attive da almeno tre anni, essere in regola con gli obblighi dichiarativi, aver effettuato versamenti nel conto fiscale pari almeno al 10% dei ricavi o compensi, e non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi superiori a 50.000 euro con termini di pagamento scaduti.

La circolare n. 1/E/2020 ha specificato che, per valutare il rispetto del requisito del 10%, il numeratore deve comprendere tutti i versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi INAIL, al lordo dei crediti compensati. Tuttavia, i pagamenti relativi a debiti iscritti a ruolo sono esclusi.

L’Agenzia ha quindi chiarito che i versamenti effettuati tramite modello F24 a seguito di comunicazioni di irregolarità possono essere inclusi nel calcolo del 10%. Questo perché tali pagamenti dimostrano sia la volontà che la capacità di ottemperare agli obblighi fiscali. È importante notare che questi pagamenti devono essere stati eseguiti entro il triennio di riferimento, ovvero tra l’inizio del periodo d’imposta della dichiarazione più antica e la fine del periodo d’imposta della dichiarazione più recente.

In conclusione, per il rilascio del DURF, le imprese devono rispettare in modo rigoroso i criteri stabiliti, compreso il rispetto dei requisiti di versamento che ora possono includere anche i pagamenti legati ad avvisi bonari, purché effettuati nei termini stabiliti e nel periodo di riferimento. Questo contribuisce a garantire la corretta regolarità fiscale delle imprese operanti nel settore degli appalti, favorendo un ambiente di lavoro più trasparente e conforme alle normative vigenti.

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