Dalla data del 1° gennaio 2025 entrano in vigore modifiche nel modo di segnalare gli interessi passivi su mutui e prestiti presenti nei modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026, come conseguenza dell’applicazione dell’art. 16-ter del TUIR. La normativa prevede un sistema rinnovato per il calcolo delle detrazioni per i contribuenti con reddito aggregato oltre 75.000 euro, che tiene conto anche del numero di figli fiscalmente a carico. Non subiscono modifiche invece gli interessi derivanti da contratti firmati entro il 31 dicembre 2024. Un altro cambiamento significativo riguarda l’introduzione di specifici codici in base al periodo di sottoscrizione del mutuo: fino al 2021, dal 2022 al 2024 e successivamente al 2025. Per quanto riguarda il modello 730, tali codici devono essere riportati nelle linee E7 o E8-E10, mentre per il modello REDDITI PF nei righi RP7 o RP8-RP13. È fondamentale garantire che la compilazione di queste sezioni sia fatta in maniera corretta per evitare possibili errori nel calcolo della detrazione dovuta.

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Fondo Imprenditoria Femminile: Tassazione, Principio di Cassa e Gestione delle Erogazioni
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