La Cassazione afferma che le dichiarazioni rilasciate da terze parti durante le verifiche fiscali possono essere impiegate dalle autorità finanziarie, ma queste non possiedono un valore di prova legale e non possono essere considerate come una confessione da parte del contribuente. Sono piuttosto elementi indiziari, da esaminare nel contesto complessivo delle prove insieme ad eventuali riscontri.
La giurisprudenza recente mette in luce che queste dichiarazioni non possono essere né ignorate dal giudice, né prese come verità assoluta senza ulteriori verifiche. È necessario analizzare la loro attendibilità, specificità, coerenza e il legame con altri elementi, inclusi quelli presuntivi.
La difesa del contribuente avrà quindi il compito di focalizzarsi sulla qualità della fonte, sul grado di conoscenza diretta dei fatti da parte dell’interlocutore, sugli eventuali interessi personali di quest’ultimo e sulla presenza di contraddizioni o carenze nelle prove. Documenti, contabilità, flussi finanziari e corrispondenze possono essere elementi chiave per indebolire l’indagine.
Le dichiarazioni dei terzi hanno importanza, ma da sole non sono sufficienti. In un contesto di verifica fiscale, è necessaria una valutazione complessiva delle prove available, oltre che una considerazione critica delle dichiarazioni dei terzi.

