Nella Risoluzione n. 17 del 29 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento delle spese sostenute nell’ambito del Superbonus quando interviene un general contractor. Il documento distingue due categorie di soggetti: quelli che si impegnano a realizzare l’opera, anche attraverso il subappalto, e quelli che svolgono solo compiti di coordinamento amministrativo.
Riguardo al primo caso, l’Agenzia ha stabilito che il compenso dell’appaltatore, che include il margine organizzativo, può essere incluso nelle spese detraibili, a condizione che siano rispettati specifici requisiti, limiti e la congruità dei costi. Questo significa che, se un soggetto si assume la responsabilità di completare un’opera, il suo compenso può essere detratto dalle tasse, purché siano soddisfatte certe condizioni.
D’altra parte, per i soggetti che si occupano unicamente del coordinamento amministrativo, i compensi per il coordinamento di tecnici, professionisti o subappaltatori non sono agevolabili. Questo perché tali compensi, secondo l’Agenzia, mancano di un collegamento diretto con l’intervento edilizio, e quindi non possono essere scontati dalle tasse.
L’Agenzia delle Entrate ha anche precisato che non è possibile riclassificare automaticamente il margine dell’appaltatore come compenso non detraibile. Ciò significa che non si può semplicemente decidere che il margine di profitto dell’appaltatore non è detraibile senza fornire validi motivi e prove. È necessario fornire prove specifiche e adeguate per dimostrare che esiste un’attività distinta e autonomamente remunerata nel contratto.
In conclusione, l’Agenzia ha fornito delle linee guida chiare per determinare quali spese sostenute nel quadro del Superbonus possono essere detratte e quali no, a seconda del ruolo assunto dal soggetto all’interno del progetto.

