Visto di conformità “leggero”, la Cassazione confonde i professionisti: persiste la natura formale e cartolare dei controlli

Il visto di conformità “leggero” richiede controlli formali e documentali, fondati sulla corrispondenza tra dati dichiarati, documentazione e risultati contabili. Secondo l’art. 35 della legge n. 241/1997 e il DM n. 164/1999, il professionista deve verificare la regolare tenuta della contabilità e il riscontro tra dichiarazione e documenti di prova, senza effettuare valutazioni sostanziali di merito.

Tuttavia, l’ordinanza Cass. n. 8845/2026 sostiene che il visto implicherebbe anche un controllo effettivo dei dati dichiarati, invocando la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c. Questa interpretazione è in contrasto con le normative e le pratiche delle Entrate, che hanno sempre ricondotto il visto leggero al controllo automatizzato e formale, escludendo le valutazioni di merito. Resta necessaria la diligenza professionale, ma questo non può trasformare un controllo formale in una verifica sostanziale.

La sezione di codice successiva sembra collegare la pagina a Facebook, probabilmente per funzionalità di condivisione o interattività. Tuttavia, questo non è direttamente legato al contenuto descritto sopra e non contribuisce a un riassunto della legislazione e delle pratiche riguardanti il visto di conformità “leggero”.

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