Il visto di conformità “leggero” richiede controlli formali e documentali, fondati sulla corrispondenza tra dati dichiarati, documentazione e risultati contabili. Secondo l’art. 35 della legge n. 241/1997 e il DM n. 164/1999, il professionista deve verificare la regolare tenuta della contabilità e il riscontro tra dichiarazione e documenti di prova, senza effettuare valutazioni sostanziali di merito.
Tuttavia, l’ordinanza Cass. n. 8845/2026 sostiene che il visto implicherebbe anche un controllo effettivo dei dati dichiarati, invocando la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c. Questa interpretazione è in contrasto con le normative e le pratiche delle Entrate, che hanno sempre ricondotto il visto leggero al controllo automatizzato e formale, escludendo le valutazioni di merito. Resta necessaria la diligenza professionale, ma questo non può trasformare un controllo formale in una verifica sostanziale.
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