Comunicazione per la regolarizzazione degli aiuti di Stato e del “de minimis” con informazioni errate.

L’Agenzia delle Entrate ha emesso un provvedimento per facilitare il rispetto delle normative riguardanti gli aiuti di Stato e "de minimis" per l’anno 2022. Questo provvedimento si concentra sulla correzione di errori o incoerenze nei modelli fiscali (REDDITI, IRAP e 770) che hanno causato il rifiuto dell’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA. La legge 234/2012 ha istituito il Registro Nazionale degli aiuti di Stato con l’obiettivo di garantire la trasparenza e il rispetto delle normative europee e nazionali.

L’Agenzia gestisce gli aiuti fiscali in modo "automatico" e "semi-automatico", iscrivendo massivamente questi aiuti nei registri in base ai dati forniti dai contribuenti. I contribuenti ricevono comunicazioni dettagliate, inviati al loro domicilio digitale (PEC), contenenti informazioni chiave: dati identificativi del contribuente, riferimenti della comunicazione, dati delle dichiarazioni originali, e dettagli sugli aiuti non registrati.

I contribuenti, o i loro intermediari, possono comunicare correzioni o fornire informazioni non precedentemente conosciute dall’Agenzia, utilizzando le modalità indicate. Questi dati sono accessibili anche alla Guardia di Finanza attraverso strumenti informatici.

Il provvedimento contempla diverse situazioni per la regolarizzazione:

  1. Codice aiuto 999: Questo codice deve essere usato solo per aiuti fiscali automatici non presenti nella “Tabella codici aiuti di Stato”. Qualora usato erroneamente, è necessario presentare una dichiarazione integrativa.

  2. Errori nei dati descrittivi: Per errori nei campi come "Codice attività ATECO" o "Dimensione impresa", è obbligatorio presentare una dichiarazione integrativa con le informazioni corrette.

  3. Effetto della regolarizzazione: Correggendo i dati, gli aiuti saranno registrati nei registri competenti nell’esercizio successivo alla presentazione della dichiarazione integrativa.

  4. Aiuti illegittimi: Se la mancata registrazione non è dovuta a errori materiali, il contribuente deve restituire l’aiuto illegittimamente fruito, inclusi gli interessi.

Le sanzioni possono essere ridotte per quelle violazioni che vengono regolarizzate, grazie alla possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista dal ravvedimento operoso, conformemente all’Art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

In sintesi, il provvedimento mette a disposizione dei contribuenti strumenti per correggere le loro posizioni riguardo agli aiuti di Stato, al fine di migliorare la conformità e ridurre le sanzioni. L’Agenzia delle Entrate, in questo modo, intende promuovere un adempimento spontaneo e facilitare il rispetto delle normative vigenti.

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