La sentenza n. 17022 emessa dalla Corte di Cassazione il 12 maggio 2026 ha stabilito che l’utilizzo per scopi personali legittimi dei finanziamenti Covid erogati ai professionisti con garanzia del Fondo PMI non costituisce il reato di malversazione. Il caso era quello di un commercialista che era stato punito per aver assegnato ad un membro della famiglia un prestito di 25.000 euro ottenuto in base all’articolo 13, lettera m) del DL n. 23/2020. Secondo l’Alta Corte, la legge di emergenza richiedeva solo che i professionisti provassero il danno subito a causa della pandemia, senza stabilire un obbligo specifico sulla destinazione del denaro. Quindi, non è ammissibile estendere in modo automatico ai professionisti le misure previste per le PMI. Se manca un obiettivo specificato dalla legge o dall’accordo di prestito, l’uso del denaro per bisogni personali non costituisce il reato previsto dall’articolo 316-bis del codice penale.

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