Ore 14:25- Detenuti al lavoro esterno: l’INPS spiega quando è dovuto il ticket di licenziamento

Con la circolare numero 59/2026, l’INPS ha delineato le condizioni per il pagamento del ticket di licenziamento nei rapporti di lavoro che coinvolgono detenuti ammessi al lavoro esterno presso datori di lavoro diversi dall’Amministrazione penitenziaria. Il contributo NASpI è dovuto nel caso in cui la fine del rapporto di lavoro sia il risultato di una decisione del datore di lavoro o di cause ordinarie di interruzione del rapporto. Al contrario, non c’è l’obbligo di pagare questo contributo se la fine del rapporto di lavoro è causata da eventi esterni connessi allo status detentivo, ad esempio, la revoca dell’accesso al lavoro esterno da parte dell’autorità competente.

Nel caso di rilascio dal carcere per fine pena o trasferimento a un altro istituto, il datore di lavoro è tenuto a verificare se il rapporto di lavoro può continuare. L’INPS ha introdotto dei nuovi codici Uniemens per distinguerli: codici “2B” e “2C” sono utilizzati quando non viene applicato il ticket, il codice “2F” viene utilizzato quando il datore di lavoro decide di cessare il rapporto di lavoro nonostante la possibilità di continuarlo.

Il testo fornisce anche un codice non traducibile, apparentemente per il caricamento di un script da Facebook. Tuttavia, questa parte non è rilevante per il contenuto principale della circolare dell’INPS e quindi non viene considerata nel riassunto.

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