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Il provvedimento del 16 luglio 2026, n. 210791, attua l’articolo 23 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, per rafforzare le informazioni disponibili nel cassetto fiscale. Definisce le regole di accesso e consultazione degli avvisi di liquidazione previsti dalla normativa tributaria. Include anche la consultazione dei relativi provvedimenti di autotutela, sia parziale sia totale. Disciplina inoltre l’accesso agli avvisi di accertamento parziale automatizzati e ai relativi atti di autotutela.
Il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del D.Lgs. n. 1/ 2024, disciplina l’attivazione delle funzionalità che consentono ai contribuenti di consultare, all’interno della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, gli avvisi di liquidazione emessi ai sensi degli articoli 15 e seguenti del D.P.R. n. 601/1973 e della nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. n. 131/1986. Sono inoltre consultabili gli avvisi di accertamento parziale cosiddetti “automatizzati”, emessi ai sensi dell’articolo 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, per i quali non è previsto il contraddittorio preventivo, nonché i relativi provvedimenti di autotutela, sia parziale sia totale.
Gli avvisi e i provvedimenti di autotutela sono disponibili nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale.
Per ogni avviso è possibile visualizzare lo stato del procedimento, che può indicare, tra l’altro:
Notificato.
Definito con pagamento (con diverse modalità):
pagamento integrale con riduzione delle sanzioni;
pagamento delle sole sanzioni ridotte , con o senza ricorso sulle imposte.
Mancata opposizione alla notifica, quando il contribuente non paga né presenta ricorso.
Definizione tramite “pace fiscale”, “tregua fiscale” o accertamento con adesione.
Annullamento totale in autotutela o presenza di autotutela parziale.
Presenza di ricorso o definizione del ricorso con sentenza definitiva.
Se è presente un provvedimento di autotutela parziale, tale indicazione rimane visibile fino a quando non viene registrato un successivo stato del procedimento, che la sostituisce.
Gli avvisi e i provvedimenti sono consultabili dal giorno successivo alla registrazione della data di notifica nei sistemi dell’Agenzia; anche gli aggiornamenti sullo stato sono visibili dal giorno successivo alla loro registrazione.
Se un provvedimento di autotutela è gestito dagli uffici ma non è firmato digitalmente tramite gli applicativi, nel Cassetto fiscale compare solo l’indicazione della sua esistenza, non il documento.
Nella fase iniziale del servizio, la consultazione è consentita solo al contribuente interessato, ai suoi rappresentanti legali (ad esempio tutore, amministratore di sostegno, genitore) e alle persone di fiducia preventivamente autorizzate.
L’introduzione di queste funzionalità amplia il patrimonio informativo del Cassetto fiscale, in linea con quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettere i) e l), della Legge n. 111/2023 e dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 1/ 2024. L’obiettivo è agevolare l’adempimento degli obblighi fiscali, promuovere la compliance e potenziare i servizi digitali offerti ai cittadini.
È inoltre previsto che, con successivi provvedimenti, saranno rese disponibili nel Cassetto fiscale ulteriori categorie di atti. in Italian

