rewrite this title NASpI per i detenuti lavoratori, indicazioni dall’INPS

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L’Istituto elenca le possibilità di accesso alla prestazione NASpI per i detenuti alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria, recependo gli orientamenti più recenti della Suprema Corte di Cassazione (INPS, circolare 16 luglio 2026, n. 74).
Gli orientamenti consolidati della Corte di Cassazione (da ultimo, sentenza n. 396 del 5 gennaio 2024) hanno confermato il rapporto di lavoro del detenuto come ordinario, con l’ulteriore conseguenza che la cessazione del suddetto rapporto di lavoro intramurario può considerarsi come involontaria in alcune fattispecie, con possibilità, dunque, di accedere alla prestazione della NASpI.
 
Le ipotesi elencate sono:
 
1) scarcerazione per fine pena; la cessazione del rapporto di lavoro intramurario per fine pena non è riconducibile alla volontà del detenuto, il quale non può opporsi alla scarcerazione né prolungare il rapporto lavorativo. La consapevolezza del termine della pena al momento dell’assunzione non incide sulla qualificazione della disoccupazione come involontaria, analogamente a quanto avviene per i contratti a tempo determinato.
 
2) conclusione del progetto lavorativo; lo stato di disoccupazione che ne consegue è estraneo alla sfera di disponibilità del lavoratore detenuto. La cessazione del rapporto di lavoro non dipende da una scelta volontaria del detenuto, né questi può influire sulla prosecuzione del rapporto di lavoro, essendo la scadenza del progetto determinata da prerogative dell’Amministrazione penitenziaria.
 
3) trasferimento presso altro istituto di pena; anche in questo caso il rapporto di lavoro cessa non per volontà del detenuto lavoratore, infatti il trasferimento del detenuto non è riconducibile alla volontà del lavoratore, né questi ha facoltà di opporsi al trasferimento per mantenere il posto di lavoro. 
 
4) misure alternative alla detenzione in carcere; la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13577 del 21 maggio 2025, ha affermato che la cessazione del rapporto di lavoro penitenziario a seguito di ammissione a misura alternativa alla detenzione costituisce causa di disoccupazione involontaria, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 22/2015, e non preclude il diritto alla prestazione NASpI, ove siano soddisfatti gli altri requisiti normativi.
 
In tali ipotesi, la cessazione del rapporto di lavoro determina, in capo all’Amministrazione penitenziaria, l’insorgenza dell’obbligo di versamento del contributo di licenziamento (c.d. ticket di licenziamento).
 
Una fattispecie per la quale non è riconosciuto l’accesso all’indennità NASpI è, invece, il lavoro in rotazione.
 
Infatti, secondo la Corte, è proprio la natura e le caratteristiche di tale rapporto di lavoro consentono di affermare sia l’unitarietà del rapporto, il cui principale connotato oggettivo e temporale è l’avvicendamento nelle lavorazioni programmate, sia l’aspettativa del detenuto di essere chiamato al lavoro e, pertanto, sino a quando permane la struttura organizzata del lavoro sotto forma di rotazione, il rapporto di lavoro continua e non vi è cessazione tra una chiamata e l’altra nell’ambito di un unico programma.
 
Ne consegue che, ai fini del riconoscimento della prestazione NASpI, non rilevano le cessazioni intermedie del rapporto di lavoro, configurabili piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, considerato che a una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 19746/2025). In questi casi non si configura la cessazione del rapporto di lavoro, venendo meno il requisito di accesso alla prestazione NASpI.
 
In applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, l’INPS precisa che, in caso di domanda presentata da un soggetto detenuto per attività lavorativa svolta alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria è, pertanto, necessario verificare che la cessazione involontaria del rapporto di lavoro penitenziario rientri in uno dei casi sopra declinati.
 
Le Strutture territoriali dell’Istituto devono procedere ad acquisire le necessarie informazioni dalla competente Amministrazione penitenziaria.

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