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La presenza di una sequenza ininterrotta di DURC regolari è sufficiente ad attestare la continuità della regolarità contributiva dell’operatore economico nelle procedure di affidamento. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6561 del 20 agosto 2026, precisando che la stazione appaltante deve attenersi alle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali e non può sostituire a queste una propria valutazione. La semplice tardività di alcuni versamenti non integra, di per sé, una grave violazione contributiva ai sensi degli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, se il ritardo non è stato ostativo al rilascio del DURC. Diverso è il caso della regolarizzazione postuma successiva a un DURC negativo. In presenza, invece, di DURC positivi senza soluzione di continuità, il requisito contributivo deve ritenersi posseduto, salvo specifica contestazione della legittimità delle certificazioni rilasciate.
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