rewrite this title INAIL: modifica del tasso di interesse per il pagamento dei premi e accessori

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La variazione decorre dal 16 settembre 2026 a seguito della decisione di politica monetaria della BCE (INAIL, circolare 11 settembre 2026, n. 42).
Con la circolare in commento, l’INAIL ha comunicato che i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori, presentate dal 16 settembre 2026, sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 4,65%, mentre, per le rateazioni in corso, restano validi i piani di ammortamento già determinati. La circolare in commento, infatti, prende atto della decisione di politica monetaria della BCE del 10 settembre 2026 che ha fissato al 2,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
Inoltre, viene indicata la misura delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettere a) e b) secondo periodo della Legge n. 388/2000.
In particolare, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie il datore di lavoro è tenuto a pagare una sanzione civile, in ragione d’anno, che, a decorrere dal 16 settembre 2026, è pari al 8,15% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti).
Se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, a decorrere dal 16 settembre 2026 la misura della sanzione è pari al 2,65%.
In caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti, sempreché il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia.
Laddove invece il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia, la misura della sanzione civile è pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, maggiorato di 7,5 punti.
Pertanto, in tali ipotesi, a decorrere dal 16 settembre 2026, la misura della sanzione, in ragione d’anno, è pari rispettivamente al 8,15% (2,65% + 5,5%) e al 10,15% (2,65% +7,5%).
La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Infine, l’INAIL indica i tassi di interesse da applicarsi alle sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali, ovvero: 2,65% in caso di mancato o ritardato pagamento del premio, e 4,65% (misura del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 2 punti) in caso di evasione.

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