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La decadenza dal concordato preventivo biennale comporta la perdita dei benefici premiali e l’obbligo di applicare, per entrambi i periodi d’imposta, il trattamento fiscale meno favorevole al contribuente. L’articolo 22, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 13/2024 stabilisce che restano dovute le imposte e i contributi calcolati sui valori concordati, se superiori a quelli effettivamente conseguiti. Resta tuttavia controverso il criterio di confronto. Una lettura letterale della norma suggerirebbe di considerare i redditi nominali, mentre le istruzioni ministeriali privilegiano il raffronto delle imposte, tenendo conto delle rettifiche derivanti dalle componenti non concordabili, come minusvalenze e sopravvenienze passive. Quest’ultima interpretazione appare più prudente sul piano operativo, pur in assenza di chiarimenti definitivi dell’Agenzia delle Entrate. La decadenza determina inoltre l’impossibilità di continuare ad applicare l’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato, prevista dall’articolo 20-bis del decreto CPB
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