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Con la risposta del 16 ottobre 2026, n. 186, l’Agenzia delle entrate si occupa di fornire chiarimenti sull’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15% sui compensi del trattamento economico accessorio erogati nel 2026 al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.
La disciplina di riferimento per l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 15% sui compensi per il trattamento economico accessorio erogati nel periodo d’imposta 2026, è stabilita dall’articolo 1, comma 237, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.La norma individua quali destinatari il personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, inclusi i dipendenti in regime di diritto pubblico. Il beneficio si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo complessivamente non superiore a 50.000 euro, entro il limite massimo di 800 euro annui. Quanto alle modalità di fruizione, l’agevolazione viene applicata automaticamente dal sostituto d’imposta, fatta salva l’eventuale espressa rinuncia scritta da parte del lavoratore. Riguardo alle esclusioni e integrazioni, la disposizione non trova applicazione per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, già destinatario delle agevolazioni ex articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95/2017, mentre per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale il beneficio si somma alle misure specifiche già vigenti.
Nell’istanza di interpello, il sostituto d’imposta ha articolato tre distinti quesiti. Il primo riguarda l’individuazione del periodo d’imposta a cui riferire il limite reddituale di 50.000 euro e l’eventuale inclusione nel relativo computo dei redditi di pensione e degli assegni equiparati di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR. Il secondo quesito verte sulle modalità applicative del limite di 800 euro, chiedendo se il suo superamento comporti la perdita totale dell’agevolazione o se l’imposta sostitutiva del 15% sia applicabile fino a tale importo, assoggettando a tassazione ordinaria unicamente la quota eccedente. Il terzo quesito richiede infine conferma dell’incompatibilità del beneficio sostitutivo con le somme di trattamento economico accessorio che risultino potenzialmente assoggettabili a tassazione separata.
L’Agenzia delle entrate ha chiarito, in merito all’anno di verifica del limite reddituale di 50.000 euro, in conformità a quanto già espresso nella risposta a interpello n. 173/2026, che tale soglia deve essere verificata con riferimento al periodo d’imposta 2026. Nel relativo calcolo rientrano i redditi di lavoro dipendente conseguiti nel corso del 2026, anche derivanti da più rapporti di lavoro, e devono essere comprese le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del TUIR. Al contrario, per il tenore letterale della disposizione, restano esclusi dall’agevolazione i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del TUIR.Riguardo alla tassazione dell’eccedenza oltre gli 800 euro, l’imposta sostitutiva del 15% si applica entro il limite massimo di 800 euro erogati nel periodo d’imposta 2026. Qualora vengano erogati compensi per il trattamento accessorio di ammontare superiore, le somme eccedenti la soglia dei 800 euro sono assoggettate a tassazione con le modalità ordinarie.Infine, con riferimento al rapporto con la tassazione separata e alla rinuncia del lavoratore, l’imposta sostitutiva rappresenta il regime applicabile in via ordinaria dal sostituto d’imposta. Tuttavia, qualora il lavoratore rinunci espressamente per iscritto all’applicazione dell’imposta sostitutiva, i trattamenti accessori vengono assoggettati a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR, al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente. in Italian

