Contratti a tempo determinato: scade oggi il regime transitorio




La Legge n. 96/2018, di conversione del DL n. 87/2018, tra le modifiche apportate in sede di conversione in materia di contratto a termine, ha introdotto un regime transitorio, secondo il qualele nuove disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018. Pertanto, si conclude oggi il citato regime e dal 1° novembre entra a tutti gli effetti in vigore la nuova disciplina sul contratto a tempo determinato.


Il Decreto dignità ha disposto che al contratto di lavoro subordinato possa essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
– esigenze sostitutive di altri lavoratori;
– esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
In base all’art. 19, comma 2, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, come parzialmente novellato dalle norme in esame, i limiti di durata si applicano con riferimento ai contratti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente dalla lunghezza del periodo di interruzione tra un contratto e l’altro e con esclusione delle attività stagionali; ai fini del computo dei limiti, si tiene conto (con riferimento, naturalmente, ai medesimi soggetti) anche dei periodi di utilizzo, per mansioni di pari livello e categoria legale, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato; sono fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché dei contratti collettivi aziendali, stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
Resta inoltre fermo che, oltre i limiti summenzionati, un ulteriore contratto a tempo determinato, con durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso l’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
Tra le modifiche apportate in sede di conversione:
– in caso di assenza delle ipotesi specifiche che giustifichino il superamento – con un unico contratto ovvero mediante proroghe – del limite dei 12 mesi, il contratto si trasforma a tempo indeterminato. Nel caso di un unico contratto che superi il suddetto limite, il rapporto si considera a tempo indeterminato a decorrere dalla medesima data di superamento;
– l’effetto di trasformazione del contratto a tempo indeterminato consegue altresì a tutti i casi di rinnovo in cui siano assenti le ipotesi specifiche che giustifichino il medesimo rinnovo.


Per quanto concerne proroghe e rinnovi, infatti, secondo il nuovo comma 01 dell’articolo 21 del medesimo D.Lgs. n. 81/2015, il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle esigenze sopra elencate. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle stesse condizioni. Il decreto dignità esclude le causali per i contratti per attività stagionali.
In materia di rinnovi è rimasta invariata la norma relativa agli intervalli da rispettare, pertanto laddove il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i 12 mesi.





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