Ai datori di lavoro privati che, dal 1.1.2019 e fino al 31.12.2019, assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato laureati o dottori di ricerca, è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore, con esclusione dei premi e contributi Inail, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.
Le assunzioni a tempo indeterminato che riguardano: cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta dal 1.1.2018 al 30.6.2019 con una votazione pari a 110 e lode entro la durata legale del corso di studi, prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute, ad eccezione delle Università telematiche; cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto dal 1.1.2018 al 30.06.2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute, ad eccezione delle Università telematiche. Il beneficio è riconosciuto anche per i contratti di assunzione a tempo indeterminato part time; in questa ipotesi, il limite massimo dell’incentivo è proporzionalmente ridotto.
L’esonero si applica anche nei casi di trasformazione, avvenuta tra il 1.1.2018 ed il 31.12.2019, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato fermo restando il possesso dei requisiti richiesti alla data della trasformazione.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva per la quale si intende procedere all’assunzione di personale con caratteristiche richieste.
Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto mediante l’esonero o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero medesimo, effettuato nei 24 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Laddove il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, tra il 1.1.2019 ed il 31.12.2019, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione.
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