Gli obblighi tributari vanno assolti anche in presenza di crisi di liquidità




La sussistenza di una crisi aziendale non costituisce forza maggiore ai fini dell’operatività dell’esenzione dagli obblighi tributari (Corte di cassazione – ordinanza n. 28063/2018).

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione che con l’ordinanza n. 28063/2018 si è espressa sulle cause di non punibilità quando la violazione è determinata da forza maggiore.


In tal senso, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi.


La sussistenza di tali elementi deve essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice, sicché non ricorre in via automatica l’assolvimento dagli obblighi tributari per temporanea mancanza di liquidità.





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