La procedura di integrazione degli imponibili degli anni pregressi determina per il contribuente che vi abbia aderito l’inapplicabilità delle sanzioni derivanti dalla omessa presentazione delle dichiarazioni, ma non determina la preclusione di eventuali accertamenti tributari nei suoi confronti da parte dell’Amministrazione finanziaria (Corte di cassazione – ordinanza n. 28714/2018).
La procedura di integrazione riconosce al contribuente, tra le diverse misure finalizzate ad agevolare la definizione delle situazioni pregresse e delle pendenze con l’erario, la facoltà di integrare le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti, mediante la presentazione di apposita dichiarazione e versamento delle somme dovute. Il perfezionamento della suddetta dichiarazione integrativa determina una limitazione del potere di accertamento, l’estinzione delle sanzioni amministrative in materia tributaria e previdenziale e l’esclusione della punibilità per alcuni reati tributari e comuni.
La limitazione è però solo sui poteri di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria in quanto, è fatta salva il suo potere di promuovere, per ciascuna imposta e per ciascun periodo d’imposta, la sua azione accertatrice quando il maggior reddito imponibile accertabile superi quello derivante dal cumulo tra il reddito originariamente dichiarato ed il maggior imponibile risultante dalla dichiarazione integrativa, aumentato quest’ultimo della franchigia pari al 100% per ciascun periodo d’imposta.
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