20 nov 2018 Siglato il 19/11/2018, tra ASSAEROPORTI, ASSOHANDLERS, ASSAEREO, ASSOCONTROL, FAIRO e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, la UGL Trasporto Aereo, l’accordo che regola la stagionalità nel settore aeroportuale e del trasporto aereo, con validità fino al 31/5/2019.
Le attività svolte dalle imprese a cui trova applicazione il CCNL del Trasporto Aereo, hanno carattere stagionale in relazione all’intensificazione del traffico passeggeri e merci in alcuni periodi dell’anno, pertanto, è consentita la stipula di contratti a tempo determinato stagionali nell’ambito delle attività operative per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti.
I periodi di lavoro svolti con contratti di lavoro a tempo determinato stagionali non concorrono alla determinazione del limite di durata massima.
L’assunzione di lavoratori con contratti di i lavoro a tempo determinato stagionali:
a) non è soggetta ai limiti quantitativi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva per l’assunzione di lavoratori a termine, per le imprese in cui non si faccia concomitante ricorso alla somministrazione a tempo determinato;
b) è soggetta al limite quantitativo del 15% del personale a tempo indeterminato complessivamente impiegato al 31 dicembre dell’anno precedente, per le imprese in cui si faccia concomitante ricorso alla somministrazione a tempo determinato.
I contratti a tempo determinato stipulati ai sensi del presente accordo dovranno indicare come causale esclusivamente “stagionalità”.
Dall’1/6/2019 il presente accordo decadrà automaticamente.
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