In caso di reiterazione di più contratti aventi ad oggetto le medesime mansioni, l’apposizione del patto risulta comunque legittima, purché risulti funzionale all’imprenditore per verificare non solo le qualità professionali, ma anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione.
La Cassazione ha avuto modo di chiarire nel tempo che la causa del patto di prova va individuata nella tutela dell’interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest’ultimo, a sua volta, valutando l’entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto.
E’ peraltro legittima, anche in caso di reiterazione di più contratti aventi ad oggetto le medesime mansioni, l’apposizione del patto purché risulti funzionale all’imprenditore per verificare non solo le qualità professionali, ma anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione, elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per l’intervento di molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute. II lavoratore potrà altresì valutare la permanenza delle condizioni utili alla prestazione ed al sereno svolgimento della stessa.
Nel caso di specie – Ordinanza Cassazione n. 28252/2018 – le condizioni richiamate sono state correttamente considerate e valutate dal giudice del gravame. Invero, la società aveva allegato circostanze attinenti alla durata breve dei contratti a termine e alla breve durata della prestazione lavorativa. A tali allegazioni, (da sole comunque integrative della ragione appositiva del patto) ha poi aggiunto valutazioni inerenti il cambiamento della sede di lavoro (dato oggettivo che prescinde dalla diversa qualità della stessa), circostanza, questa, peraltro dedotta dalla società in sede di memoria di primo grado, congiuntamente alla diversa ampiezza degli ambiti lavorativi.
Alcuna fondatezza ha dunque la censura relativa alla carenza di allegazioni, atteso l’ampio spettro di ragioni considerate dalla corte territoriale fondate su allegazioni e dati oggettivi comunque interni al processo, costituenti apprezzamento di merito non più suscettibile di valutazione in questa sede.
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