Registrazione fissa per le sentenze aventi ad oggetto reclami




Sono soggette a registrazione in termine fisso le sentenze aventi ad oggetto il rigetto del reclamo avverso le ordinanze con le quali il giudice dell’esecuzione immobiliare dichiara estinta la procedura esecutiva (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 22 novembre 2018, n. 2).

In relazione ai reclami avverso le ordinanze con le quali il giudice dell’esecuzione immobiliare dichiara estinta la procedura esecutiva è previsto che contro l’ordinanza di estinzione dell’esecuzione immobiliare è ammesso reclamo, da parte del debitore o dei creditori. Sulla causa promossa con reclamo provvede il collegio in camera di consiglio, con sentenza.
Al fine di stabilire quale sia la corretta tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di registro, alle suddette sentenze, occorre fare riferimento al Testo Unico dell’imposta di registro (DPR n. 131/1986).
Con il reclamo contro l’ordinanza di estinzione, il reclamante promuove un giudizio al fine di ottenere l’annullamento della ordinanza di estinzione. Viene instaurato, perciò, un ulteriore giudizio a definizione del quale viene emessa la sentenza. Pertanto, con detta pronuncia si definisce il giudizio promosso con reclamo.
In caso di rigetto del reclamo, inoltre, il processo esecutivo non ha più modo di proseguire e il giudizio si chiude con sentenza, soggetta ad impugnazione ordinaria.
Fatte tali considerazioni, si ritiene che le sentenze di rigetto del reclamo, siano da considerare atti dell’autorità giudiziaria, in materia di controversie civili, che definiscono, anche parzialmente, il giudizio. In quanto tali, sono da assoggettare all’obbligo di registrazione in termine fisso.
Con riferimento alla misura dell’imposta di registro da applicare alle sentenze in esame, si rileva che in linea generale occorre far riferimento al contenuto dell’atto, pertanto, agli atti di cui alla fattispecie in esame si ritiene applicabile la disposizione che stabilisce l’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di euro 200, per gli atti dell’autorità giudiziaria non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.





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