Il disegno di legge di conversione del DL n. 113/2018 – approvato definitivamente pochi giorni fa – conferma quanto già previsto dal decreto legge: l’articolo 2 prolunga da 90 a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero all’interno dei Centri di permanenza per i rimpatri.
I Centri di identificazione ed espulsione (Cie) hanno assunto la denominazione di Centri di permanenza per i rimpatri per effetto della disposizione di cui all’art. 19, comma 1, del D.L. n. 13 del 2017.
In essi sono trasferiti gli stranieri che: si trovano in una posizione irregolare; all’esito delle attività di screeningsanitario, pre-identificazione, nonché delle attività investigative, decidono di non presentare domanda di protezione internazionale; si rifiutano di essere foto-segnalati.
Il trattenimento nel centro di permanenza per i rimpatri è disposto dal questore e sottoposto a convalida del giudice di pace.
L’art. 14, co. 5 del Testo unico sull’immigrazione disciplina la proroga dei termini ni argomento di trattenimento nei Centri di permanenza per i rimpatri, tra le diverse modifiche intervenute sul comma nel corso del tempo, la legge n. 161/2014 aveva ridotto a 90 giorni il termine massimo di trattenimento, precedentemente fissato in 180 giorni. Con la modifica apportata dal DL Sicurezza viene ripristinato il più ampio termine di 180 giorni.
Il comma 5 prevede che la convalida del provvedimento di trattenimento da parte del giudice di pace comporti la permanenza nel centro per un periodo di 30 giorni, prorogabili di ulteriori 30 qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presentino gravi difficoltà. La proroga è disposta dal giudice, su richiesta del questore.
Lo straniero, già trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a 180 giorni, può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di 30 giorni, prorogabili di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio.
L’articolo 2 autorizza, inoltre, a ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (art. 63 del codice dei contratti pubblici) al fine di assicurare una tempestiva messa a punto dei Centri medesimi.

