Cessione di contratto, sempre necessario il consenso del lavoratore ceduto




Nell’ipotesi in cui la cessione di contratto avvenga in assenza di uno specifico espresso consenso da parte del lavoratore ceduto, il mero svolgimento di prestazioni lavorative in favore del cessionario non implica la formazione di un tacito consenso, tale da sanare l’illegittimità del trasferimento.


Una Corte d’appello territoriale aveva dichiarato la nullità della cessione del contratto di lavoro di alcuni dipendenti di una società in favore di una seconda società e condannato la prima al ripristino del rapporto di lavoro con i predetti con l’inquadramento attribuito al tempo della cessione. La Corte territoriale aveva escluso la formazione di un tacito consenso dei lavoratori alla cessione dei loro contratti e ritenuto illegittimo il trasferimento del ramo d’azienda tra società, in difetto del requisito (richiesto dall’art. 2112 c.c. nel testo applicabile ratione temporis) di preesistenza di un’articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata.
Ricorrono così in Cassazione i lavoratori, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme di legge, in relazione all’erronea esclusione del consenso tacito dei lavoratori alla cessione del loro contratto di lavoro, considerato che essi consapevolmente avevano tenuto un comportamento non già di inerzia, ma attivo, quale la quotidiana prestazione lavorativa per oltre sette anni prima della proposizione del ricorso giudiziale.
Per la Suprema Corte il ricorso è infondato. La Corte di merito, infatti, ha correttamente applicato i principi di diritto in materia, secondo cui lo svolgimento, in via di mero fatto, di prestazioni lavorative in favore del cessionario non integra accettazione della cessione del contratto di lavoro. Al riguardo, il lavoratore ha interesse ad accertare in giudizio la non ravvisabilità di un ramo di azienda in un complesso di beni oggetto del trasferimento e l’inefficacia di questo nei suoi confronti in difetto del suo consenso, non essendo indifferente per il medesimo, quale creditore della prestazione retributiva, il mutamento della persona del debitore, ossia del datore di lavoro, che può offrire garanzie più o meno ampie di tutela dei suoi diritti. Tale interesse non viene meno né per lo svolgimento, in via di mero fatto, di prestazioni lavorative nell’ambito del rapporto di lavoro con il cessionario, né per effetto di eventuale conciliazione intercorsa tra il lavoratore ed il cessionario all’esito del licenziamento del primo, né per effetto delle vicende risolutive del rapporto con il cessionario.





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