Con la risposta di consulenza giuridica n. 8 del 7 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la trasmissione al sistema OTELLO della fatture relative alle operazioni “tax free shopping” soddisfa anche gli obblighi comunicativi dell’esterometro e dello spesometro, in ossequio ai principi di semplificazione che escludono la duplicazione di adempimenti aventi analogo contenuto e finalità.
Con il termine “tax free shopping” si indicano le cessioni di beni effettuate in favore di clienti non soggetti IVA domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea.
In tal caso è richiesta l’emissione della fattura in modalità elettronica da trasmettere attraverso il sistema OTELLO.
Al momento dell’emissione, il cedente trasmette al sistema OTELLO il messaggio contenente i dati delle fatture (e delle relative variazioni), mettendo a disposizione del cessionario il documento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ricevuto in risposta che ne certifica l’avvenuta acquisizione da parte del sistema.
I dati di competenza dell’Agenzia delle Entrate trasmessi ad OTELLO vengono automaticamente messi a disposizione in apposita area riservata onde consentire, con un solo invio da parte del cedente, di assolvere anche gli adempimenti comunicativi di natura fiscale.
In particolare, la trasmissione al sistema OTELLO delle fatture riguardanti le operazioni cd. “tax free shopping” determina l’esonero dalla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate:
– della comunicazione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (con esclusione di quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e di quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche), cd. “esterometro”;
– della comunicazione dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni (con esclusione di quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche), cd. “spesometro”.
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