Un ulteriore contratto a termine fra gli stessi soggetti, presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio, della durata di 12 mesi potrà essere stipulato anche quando il limite massimo raggiunto sia quello individuato dalla contrattazione collettiva.
In merito alla corretta interpretazione dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, secondo cui “fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio (…)”, come convenuto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha confermato che l’ulteriore contratto della durata di 12 mesi può essere stipulato anche quando il limite massimo raggiunto è quello individuato dalla contrattazione collettiva e non solo quando il limite iniziale è quello previsto dal comma 2 dello stesso art. 19 (pari, quindi, a 24 mesi).
Ciò in considerazione del tenore letterale del menzionato articolo 19, comma 3, che ammette la stipula dell’ulteriore contratto presso il competente Ispettorato territoriale del lavoro “fermo quanto disposto al comma 2” e cioè ferma restando la durata massima dei rapporti tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro che è pari a 24 mesi o pari a quella stabilita dalle parti sociali.
Si rammenta, infine, che resta ferma l’osservanza delle disposizioni inerenti la necessità, in caso di rinnovo del contratto, della sussistenza delle condizioni introdotte all’art. 19, comma 1, cit. dal cd. Decreto dignità.

