Circa la presentazione, da parte delle imprese assicuratrici, di progetti di finanziamento per lo svolgimento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale del personale dipendente l’Inps specifica che le domande di accesso al finanziamento devono riguardare esclusivamente i programmi formativi che alla data di presentazione delle stesse risultino già conclusi.
L’articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I. n. 78459/2014 prevede che il Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza provveda, in via ordinaria, al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari.
Come precisato con la circolare n. 25/2017, l’accesso al finanziamento dei suddetti programmi avviene previa presentazione della domanda, esclusivamente in via telematica, alla Struttura INPS territorialmente competente.
Il Comitato amministratore del Fondo, nell’ottica di garantire un monitoraggio più puntuale dei costi effettivamente sostenuti da ciascuna azienda per l’effettuazione dei programmi formativi ha delineato ulteriormente la disciplina della materia, regolamentando le modalità e le tempistiche per la presentazione delle istanze: le domande di accesso al finanziamento, possono riguardare esclusivamente i programmi formativi che alla data di presentazione delle domande stesse risultino già conclusi. Il Comitato amministratore del Fondo, pertanto, prenderà in esame solo le domande presentate a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è terminato l’intervento formativo per il quale viene richiesto il finanziamento.
Unica eccezione riguarda le domande, riferite a programmi formativi ancora in corso di svolgimento, che risultino già presentate alla data del 5 febbraio 2019. Tali domande potranno essere esaminate solo nell’ipotesi in cui, nelle more dell’adozione della deliberazione da parte del Comitato, la formazione si sia conclusa e previa dichiarazione di responsabilità dell’azienda istante, attestante le ore e gli importi effettivamente fruiti.

