Tra le novità introdotte dalla legge di conversione quelle relative al welfare aziendale, all’IMU e ai canoni di locazione (atto Camera 3099)
Misure per l’incentivazione del welfare aziendale (art. 6-quinquies)
Esteso al periodo di imposta 2021 la previsione, già vigente per il periodo di imposta 2020, del raddoppio del limite di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore; tale limite viene quindi elevato, anche per il suddetto periodo di imposta, da 258,23 euro a 516,46 euro. Resta fermo il principio che, qualora il valore complessivo dei suddetti beni e servizi sia superiore al limite, l’intero valore concorre a formare il reddito imponibile.
Esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (art. 6-sexies)
Sono esentati dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal provvedimento in oggetto cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo.
Canoni di locazione non percepiti (art. 6-septies)
Viene esteso ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020 la misura di detassazione dei canoni non percepiti introdotta dal decreto “Crescita” (articolo 3-quinquies, Dl n. 34/2019).
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