La Nota INL n. 5499/2025 conferma che le lavoratrici in gravidanza impegnate in professioni che richiedono un lungo stanziamento in posizione eretta, come il lavoro di commessa, possono richiedere una astensione anticipata dal lavoro. Questo diritto è sancito dall’articolo 7 del D.lgs. 151/2001 e dall’Allegato A, lett. g, che proibiscono i lavori che presuppongono di stare in piedi per più della metà dell’orario lavorativo, anche in presenza di periodi di deambulazione. L’inibizione rimane valida fino al termine del congedo obbligatorio di maternità, non strettamente fino ai primi sette mesi di vita del bambino. La procedura per richiedere l’astensione può essere avviata sia dalla lavoratrice in gravidanza sia dal datore di lavoro. Non è consentito diffondere queste informazioni senza il consenso di Informati S.r.l.
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