Il Pronto Ordini n. 35/2025 del CNDCEC afferma che i dottori commercialisti registrati nella sezione speciale (art. 34, c. 8 D.lgs. 139/2005) non hanno il permesso di iscriversi all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio (CTU). Tale sezione è destinata a coloro che si trovano in una situazione di incompatibilità, essendo privi dell’attività professionale costante e l’aggiornamento professionale obbligatorio. Secondo l’art. 4 del DM 109/2023, sono necessari almeno cinque anni di pratica professionale ininterro
tta, o in alternativa, lauree post-universitarie, un curriculum scientifico o certificazioni UNI, requisiti che i membri della sezione “speciale” non soddisfano. Tuttavia, rimane la discrezione del giudice di nominare consulenti che non sono registrati in qualsiasi albo, purché sia data una motivazione per quella decisione.
La riproduzione è riservata a Informati S.r.l.
La parte finale del contenuto include un frammento di codice inviato dal sito a Facebook per connettersi ai servizi di Facebook. Probabilmente è utilizzato per offrire funzionalità come la condivisione di contenuti o il tracciamento delle statistiche di utilizzo del sito. Il codice non ha alcuna rilevanza per il contenuto ed è comune su molti siti web.

