L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato una circolare che aggiorna le istruzioni relative alla rappresentanza doganale diretta e indiretta, seguendo le modifiche introdotte negli articoli 31, 32 e 33 del D.Lgs. n. 141/2024. Queste modifiche mirano a allineare la normativa italiana a quella dell’Unione Europea, in particolare all’articolo 18 del Codice Doganale Unionale.
Gli articoli citati sostituiscono l’articolo 40 del TULD e apportano cambiamenti significativi alla rappresentanza doganale, la quale può essere diretta o indiretta. Nella rappresentanza diretta il rappresentante agisce per conto di un’altra persona, mentre in quella indiretta agisce a nome proprio ma per conto di un’altra persona. Per la rappresentanza indiretta non sono previste condizioni specifiche, mentre per la rappresentanza diretta è necessaria un’abilitazione.
In particolare, coloro che non sono stabiliti nell’Unione devono essere rappresentati da operatori locali, i quali non possono nominare ulteriori rappresentanti. Alcune categorie, come spedizionieri doganali e Operatori Economici Autorizzati (AEO), possono ottenere l’abilitazione mediante una semplice richiesta, mentre gli altri soggetti devono presentare un’istanza all’ufficio doganale competente. La richiesta deve includere una “dichiarazione sostitutiva di certificazione” riguardante carichi pendenti e il casellario giudiziale.
L’ufficio locale verifica requisiti specifici per i tre anni antecedenti la richiesta. Questi includono l’assenza di condanne penali per reati non colposi e violazioni significative della normativa doganale, oltre al rispetto di standard minimi di competenza. Per quanto riguarda gli standard di competenza, il richiedente può soddisfare i requisiti attraverso un’attività dichiarativa, con almeno 300 dichiarazioni doganali negli ultimi tre anni, o possedendo un’abilitazione professionale con titoli di studio adeguati.
Il procedimento per il rilascio dell’abilitazione deve concludersi entro 120 giorni. In caso di esito positivo, l’abilitazione è rilasciata e il soggetto è iscritto in una banca dati con un codice identificativo. In caso contrario, il richiedente può presentare osservazioni entro 30 giorni o ricorrere presso il TAR del Lazio entro 60 giorni.
L’abilitazione è valida solo sul territorio nazionale e per mantenerla il titolare deve effettuare almeno 100 dichiarazioni doganali annuali e partecipare a corsi di aggiornamento biennali per un totale di almeno 30 ore. La sospensione dell’abilitazione, che può durare fino a sei mesi, può essere disposta in caso di condanne non definitive. La revoca dell’abilitazione viene avviata se il soggetto perde i requisiti richiesti.
In aggiunta, la circolare stabilisce il divieto per il personale dell’Amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza di esercitare la rappresentanza doganale per tre anni dopo la cessazione del loro impiego. Queste modifiche legislative rappresentano un passo significativo nel rafforzare la governance e l’integrità del sistema doganale, garantendo un’adeguata regolamentazione delle pratiche di rappresentanza.

