L’INPS ha pubblicato indicazioni riguardanti le misure previdenziali stabilite dalla Riforma dello sport, in particolare attraverso il D.Lgs. n. 36/2021 e le sue modifiche apportate dal D.Lgs. n. 163/2022. Questa normativa ha ridefinito le disposizioni relative agli enti sportivi, sia professionistici che dilettantistici, e ha innovato il concetto di “lavoratore sportivo”, eliminando differenze tra i settori.
Il D.Lgs. n. 36/2021 ha imposto l’iscrizione dei lavoratori sportivi subordinati al “Fondo Pensione Sportivi Professionisti” (FPSP) gestito dall’INPS, che dal 1° luglio 2023 ha sostituito il precedente fondo con questa nuova denominazione. Gli iscritti al FPSP sono soggetti alla disciplina previdenziale prevista dal D.Lgs. n. 166/1997. Anche i lavoratori sportivi autonomi operanti nel settore professionistico sono tenuti a iscriversi a questo fondo, inclusi coloro che prestano servizi attraverso collaborazioni coordinate e continuative.
Per i lavoratori sportivi nel settore dilettantistico, il comma 2 dell’articolo 35 della nuova legge stabilisce che coloro che hanno contratti di collaborazione continuativa o che svolgono prestazioni autonomi sono garantiti da un’assicurazione previdenziale e assistenziale. Pertanto, devono iscriversi alla Gestione separata, secondo l’articolo 2, comma 26 della Legge n. 335/1995, e beneficiare del regime previdenziale previsto.
Nella circolare dell’INPS vengono delineate le principali regole riguardanti il diritto e la misura dei requisiti per accedere ai trattamenti pensionistici dal FPSP. Uno dei punti fondamentali è l’anno di contribuzione utile: indipendentemente dal settore di appartenenza, vi è un requisito minimo di 260 contributi giornalieri per ottenere il diritto alla pensione relativa a invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS). Si precisa che l’anzianità contributiva è espressa in giorni lavorativi e l’anno lavorativo convenzionale è considerato di 312 giorni. Oltre ai 260 contributi, è essenziale tener conto del periodo di anzianità assicurativa dalla data del primo contributo fino all’effettiva erogazione della pensione, richiedendo un arco temporale di almeno 20 anni per la pensione di vecchiaia.
Il documento approfondisce anche le interazioni tra diverse tipologie di contribuzione, comprese quelle versate presso l’AGO-FPLD e la Gestione autonoma. Vengono inoltre specificati i requisiti di contribuzione per le pensioni di vecchiaia e anticipata riguardanti lavoratori iscritti al FPSP a diverse date, compreso il 31 dicembre 1995 e le disposizioni in vigore dal 1° luglio 2023.
Ulteriori argomenti trattati nella circolare includono la contribuzione estera per lavoratori sportivi e la retribuzione pensionabile, con indicazioni sui massimali giornalieri applicabili. Infine, sono trattati i metodi per il calcolo della pensione basati sull’anzianità contributiva e le prestazioni erogate dal FPSP.
Queste misure mirano a garantire una maggiore equità e sicurezza nel sistema previdenziale per i lavoratori sportivi, facilitando la loro copertura e protezione sociale.

