L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato una risposta all’interpello n. 303, pubblicato il 4 dicembre, riguardo all’aliquota IVA per i dispositivi medici oftalmici. La questione è stata posta da due società che producono e distribuiscono prodotti ad uso oftalmico, come spray e gocce oculari, con finalità terapeutiche o profilattiche. Le aziende volevano sapere se potevano applicare l’IVA ridotta del 10% considerando i loro prodotti come dispositivi medici secondo la voce NC 3004.
L’Agenzia ha chiarito che l’interpretazione autentica, come dettato dalla Legge di Bilancio 2019, articolo 1, comma 3, non riguarda tutti i dispositivi medici, ma solo quei prodotti che possono essere classificati nella voce 3004 della Nomenclatura combinata, citata nella Tabella A del Decreto IVA.
In base all’istruttoria e ai pareri dell’Agenzia delle Dogane, questi prodotti oftalmici rientrano nel Capitolo 30, con il codice NC 3004 90 00. Di conseguenza, le vendite di questi prodotti sono soggette all’aliquota IVA del 10%.

