Incentivi: Pubblicato in G.U. il Codice per l’Armonizzazione e la Semplificazione delle Agevolazioni alle Imprese

Il D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184, istituisce il Codice degli incentivi, che stabilisce i principi generali per la gestione delle agevolazioni alle imprese, mirato a uniformare la disciplina amministrativa riguardante tali incentivi. Si applica alle agevolazioni descritte nell’articolo 12, escludendo specificamente gli incentivi fiscali senza attività istruttorie. Inoltre, gli incentivi in materia di accisa e quelli contributivi sono regolati da normative specifiche.

Le “agevolazioni fiscali” comprendono riduzioni della base imponibile o del debito fiscale, mentre la “delocalizzazione” si riferisce al trasferimento di attività da uno stabilimento incentivato a un altro sito, nazionale o internazionale (articolo 2).

Particolare attenzione è data all’articolo 16, che regola l’assegnazione degli incentivi per investimenti in Italia. In caso di delocalizzazione, le aziende perdono le agevolazioni se il trasferimento avviene entro cinque anni dal completamento dell’investimento e se implica il trasferimento di attività da aree specifiche. Le restituzioni degli incentivi fruiti e sanzioni possono essere richieste, in caso di delocalizzazione al di fuori dell’Unione Europea o dell’SEE, con sanzioni che vanno da due a quattro volte l’importo ricevuto.

Le aziende devono informare il Ministero delle imprese e del made in Italy comunicando la delocalizzazione con un preavviso minimo di 90 giorni per le PMI e 180 giorni per le grandi imprese. Eventuali licenziamenti effettuati senza questa comunicazione sono considerati nulli. A quelle che incorrono in decadenza da incentivi per delocalizzazione verso Stati non UE/SEE è vietato accedere ad ulteriori incentivi per 5 o 10 anni, a seconda delle dimensioni dell’impresa.

Inoltre, il divieto di accesso si applica anche in caso di cessazione definitiva dell’attività produttiva o di significative riduzioni di personale. L’articolo 19 introduce un “Regime speciale” per gli incentivi fiscali e contributivi, distinguendo tra quelli che richiedono un’attività istruttoria valutativa e quelli che ne sono esenti. Gli incentivi fiscali soggetti a istruttoria devono rispettare precise modalità di controllo e recupero.

Per quanto riguarda i crediti d’imposta senza attività istruttoria, la fruizione è vincolata a comunicazioni preventive al soggetto competente, che deve informare il Ministero dell’economia e delle finanze per il monitoraggio. Gli aiutanti di Stato vengono attivati solo dopo registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Infine, il Codice affronta le disposizioni di attuazione per gli incentivi, specificando che le norme si applicano a quelli istituiti dopo la data di entrata in vigore del Codice, garantendo un corretto coordinamento con la normativa di settore esistente.

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