Un padre che lavora con un contratto a tempo indeterminato e che si dimette entro il primo anno di vita del figlio ha il diritto di accedere alla NASpI, a condizione che le sue dimissioni siano convalidate dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL). Se non vi è questa convalida, le dimissioni non avranno valore e il rapporto di lavoro non terminerà, evitando così che si crei una situazione di disoccupazione.
Il decreto legislativo 151/2001 equipara le dimissioni “protette” del genitore, rilasciate durante il periodo tutelato, a un licenziamento involontario ai fini NASpI. Questo significa che le dimissioni protette ricevono un trattamento simile a quello del licenziamento, incluso il riconoscimento del diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.
Per poter accedere alla NASpI, devono comunque essere soddisfatti i requisiti generali, cioè lo stato di disoccupazione, la Domanda di Indennità di Disoccupazione, il patto di servizio, e avere accumulato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti le dimissioni.
A partire dal 1° gennaio 2025, la nuova regola sulle 13 settimane successive a precedenti dimissioni volontarie non si applicherà alle dimissioni protette in base all’articolo 55. È importante sottolineare che qualsiasi NASpI che la madre potrebbe ricevere non è rilevante per il padre, in quanto il beneficio è individuale e autonomo.
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