Con la Risoluzione 8/E del 23 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su due questioni riguardanti i lavoratori impatriati e il rientro di docenti/ricercatori. Per i lavoratori impatriati rientrati tra il 30 aprile e il 2 luglio 2019, il prolungamento dell’agevolazione per ulteriori 5 periodi fiscali non è legato al “Fondo Controesodo” né a un inesistente decreto del MEF. Questa regola vale per i rientri dal 2020, così come l’Agenzia ha precisato la decorrenza: il secondo quinquennio inizia l’anno successivo alla fine del primo, che a sua volta inizia dall’anno del trasferimento del domicilio fiscale.
Per quanto riguarda docenti e ricercatori, l’articolo 44 del DL 78/2010 stipula che il requisito “figli” può essere soddisfatto anche dopo il rientro. L’incentivo può quindi essere esteso progressivamente fino a 8, 11 o 13 anni se i figli arrivano entro la fine del periodo agevolato in corso.
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