Antiriciclaggio UE: registro dei titolari effettivi e adeguata verifica su percorsi distinti

Nel contesto antiriciclaggio europeo, l’importanza del Registro dei titolari effettivi si conferma essenziale per assicurare trasparenza negli assetti proprietari e per combattere l’utilizzo non trasparente di società, trust e altre entità legali. Tuttavia, questo strumento non sostituisce l’obbligo da parte dei soggetti coinvolti di procedere a un’adeguata verifica della clientela. Questo è ciò che risulta dai documenti della Banca d’Italia e dallo schema di implementazione della Direttiva (UE) 2024/1640.

Il Registro funge da strumento di supporto, ma la valutazione autonoma del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo rimane indipendente. In caso di discrepanze tra i dati presenti nel Registro e le informazioni raccolte dal professionista, prevale l’esito delle indagini condotte nell’ambito dell’adeguata verifica. Ciò non modifica l’obbligo di segnalare immediatamente qualsiasi incongruenza alla Camera di Commercio. La mera differenza non comporta automaticamente l’attivazione di un segnale di allerta o l’astensione. Questi meccanismi si attivano solo in presenza di un sospetto qualificato o se non è oggettivamente possibile completare i controlli.

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