La riforma della legge sul reddito da lavoro autonomo ha confermato il doppio percorso per i professionisti che posseggono immobili strumentali: i canoni di leasing restano deducibili, ma le quote di ammortamento per gli immobili acquistati come proprietari restano in gran parte non deducibili. Il Decreto Legislativo 192/2024 non ha apportato modifiche a questa discrepanza tra l’acquisto diretto e il leasing finanziario.
La riformulazione dell’articolo 54-quinquies del TUIR esclude esplicitamente gli immobili dai beni ammortizzabili, a meno che non rientrino nelle eccezioni già previste per gli immobili acquistati prima del 14 giugno 1990 e tra il 2007 e il 2009. Per gli immobili strumentali utilizzati esclusivamente per attività professionali, rimangono deducibili le spese ordinarie, come le spese condominiali, e gli interessi passivi sui finanziamenti ottenuti per l’acquisto.
Non ci sono novità per gli immobili a uso misto: rimane deducibile il 50% dei redditi catastali e dei relativi costi di servizio. Queste regole sono state istituite per mantenere l’equilibrio tra l’acquisto e il leasing di immobili, e per garantire che le spese relative agli immobili strumentali non siano eccessive. Garantiscono anche che i professionisti che lavorano da casa non deducano eccessivamente le spese relative agli immobili che non sono usati esclusivamente per le loro attività professionali.

