Nel modello IVA 2026 viene introdotta la gestione dichiarativa del nuovo regime transitorio opzionale per le attività legate ai settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica. Questo regime è stato lanciato con la legge n. 207/2024, in attesa dell’autorizzazione dell’UE per l’implementazione del reverse charge, un meccanismo che consente al cliente di pagare l’IVA direttamente al fornitore delle merci o dei servizi.
Secondo le disposizioni del regime, l’IVA deve essere esposta in fattura da parte del fornitore, ma è l’acquirente a doverla versare in suo nome e per suo conto, assumendosi la responsabilità solidale. Quest’opzione, comunicata dal cliente, ha una durata di tre anni e diventa effettiva per le fatture emesse dopo l’invio della comunicazione.
Nel modello IVA 2026, le operazioni relative a questo regime sono registrate nei nuovi campi VE38 e VJ30. Nel campo VE38, il fornitore deve indicare la base imponibile e l’importo dell’IVA, mentre nel campo VJ30, il cliente deve inserire i dati relativi agli acquisti effettuati e l’IVA versata.
È importante che vi sia un coordinamento adeguato tra la fattura, il modello F24 e la dichiarazione, in modo da evitare confusione con il reverse charge ordinario e possibili discrepanze nelle dichiarazioni.
Infine, il codice riportato in parentesi è un frammento di codice JavaScript utilizzato per integrare funzionalità di Facebook in un sito web. Non è pertinente per la descrizione del modello IVA 2026 e può essere ignorato nel contesto di questa spiegazione.

