Il Provvedimento n. 153611 del 22 maggio 2026 dell’Agenzia delle Entrate stabilisce la trasmissione di specifici dati ricavati dalle fatture elettroniche emesse da debitori iscritti a ruolo e coobbligati all’Agenzia delle entrate-Riscossione. Questa misura è prevista dalla Legge di Bilancio 2026 e ha come obiettivo il rinforzo delle attività di analisi e recupero coattivo, facilitando la scoperta di individui potenzialmente soggetti a pignoramenti presso terzi. I dati trasmessi comprendono la somma dei corrispettivi e il numero delle fatture emesse nei sei mesi precedenti verso un singolo titolare di partita IVA. Saranno disponibili solo le informazioni essenziali come il codice fiscale, il numero di partita IVA, la denominazione e il domicilio fiscale del cessionario o committente. L’interscambio di dati inizierà con l’uso di PEC e file protetti, ma successivamente si attiverà un servizio automatizzato. In questo modo, la fatturazione elettronica assume una funzione significativa anche nel processo di riscossione.
La sezione di codice presente nel contenuto sembra essere utilizzata per integrare una specifica funzionalità di Facebook all’interno di un sito web o di un’applicazione. Tuttavia, non ha un collegamento diretto con il contenuto precedente e non viene fornita ulteriore spiegazione sul suo utilizzo specifico. In generale, questo codice viene generalmente usato per integrare le funzionalità social di Facebook, come il “Mi piace” o la condivisione di contenuti su Facebook. Il codice fa riferimento a un file JavaScript, che viene scaricato dal sito di Facebook e utilizzato per attivare queste funzionalità.
In conclusione, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate rivela un nuovo modo di utilizzare le fatture elettroniche per rafforzare le attività di riscossione. Inoltre, viene enfatizzata l’importanza di proteggere i dati fiscali sensibili durante questa trasmissione di informazioni. Infine, la citazione del codice JavaScript di Facebook non ha un collegamento diretto con il contenuto principale della discussione e non è stata fornita ulteriori informazioni che spieghino il suo utilizzo specifico in questo contesto.

