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La decadenza dal concordato preventivo biennale, disciplinata dall’articolo 22 del D.Lgs. n. 13/2024, comporta la perdita retroattiva dei benefici premiali, ma non determina necessariamente l’abbandono del reddito concordato. Il comma 3-bis stabilisce infatti che, se quest’ultimo supera il reddito effettivo, imposte e contributi restano dovuti sull’importo concordato; se invece è superiore il reddito effettivamente conseguito, la tassazione riguarda tale maggiore imponibile. Particolari criticità emergono quando la decadenza deriva dall’omesso pagamento della comunicazione di irregolarità, poiché il relativo evento può perfezionarsi dopo la presentazione della dichiarazione. Le istruzioni del quadro CP prevedono che, qualora le imposte sul reddito effettivo siano superiori, venga compilata soltanto la Sezione V dedicata alla decadenza. Se la causa si perfeziona successivamente, è ammessa una dichiarazione integrativa. Rimane tuttavia da chiarire se questa abbia natura soltanto informativa oppure debba modificare anche il reddito originariamente dichiarato, creando incertezze operative per professionisti e contribuenti.
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