Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 124/2018, recante la riforma dell’ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario e contenente, tra l’altro, modifiche in tema di lavoro previdenziale.
La novella legislativa conferma che negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà, devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, all’interno e all’esterno dell’istituto possono essere organizzati e gestiti, anche direttamente da enti pubblici o privati, lavorazioni e servizi con l’impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati, nonché corsi di formazione professionale organizzati e svolti dai medesimi enti. Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato. Presso ogni istituto penitenziario è istituita una apposita Commissione che provvede a formare due elenchi, uno generico e l’altro per qualifica, per l’assegnazione al lavoro dei detenuti e degli internati, tenendo conto esclusivamente dell’anzianità di disoccupazione maturata durante lo stato di detenzione e di internamento, dei carichi familiari e delle abilità lavorative possedute, e privilegiando, a parità di condizioni, i condannati, con esclusione dei detenuti e degli internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare.
In ogni caso, l’oggetto e le condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica, vanno disciplinate da apposite convenzioni, le cui proposte sono pubblicate a cura del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sul proprio sito istituzionale. I soggetti privati disponibili ad accettare le proposte trasmettono al Dipartimento i relativi progetti di intervento unitamente al curriculum dell’ente.
I detenuti e gli internati, in considerazione delle loro attitudini, possono essere ammessi a esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche, nell’ambito del programma di trattamento, nonché attività di produzione di beni da destinare all’autoconsumo, anche in alternativa alla normale attività lavorativa.
La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di lavoro e sono garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale e svolgono i tirocini è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti.
Infine, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l’assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili… (continua)
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