Redistribuzione delle mansioni e licenziamento per GMO




Integra il giustificato motivo oggettivo di licenziamento anche l’iniziativa del datore di lavoro volta alla redistribuzione delle mansioni su un inferiore numero di addetti per il conseguimento di obiettivi di economicità.


Lo ha ribadito la Corte di Cassazione pronunciandosi sul caso di un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo. In appello, la Corte aveva ritenuto provate il ridimensionamento della forza lavoro e l’inesistenza di vacanze di organico con conseguente impossibilità del repechage, sulla base dell’assenza di nuove assunzioni in una qualifica corrispondente a quella del lavoratore stesso.
Nella specie, la decisione dei giudici muove dalla presa d’atto della dichiarata giustificazione del licenziamento, tenendo conto del consolidato l’orientamento giurisprudenziale per il quale integra il giustificato motivo oggettivo anche l’iniziativa del datore di lavoro volta alla mera redistribuzione delle mansioni su un inferiore numero di addetti per il conseguimento di obiettivi di economicità. A conferma di ciò vi è la prova dell’effettivo ridimensionamento del personale stabilmente addetto all’attività, protrattosi per un periodo di tempo apprezzabile – che la Corte accerta essere un anno, e dunque superiore all’indicata cadenza stagionale di contrazione/espansione dell’organico, fino al pensionamento di uno dei due residui addetti, che, dunque, si deve ritenere, siano rimasti due – senza che si desse luogo ad ulteriori assunzioni che non fossero relative ai lavoratori stagionali a termine, a conferma di una saturazione dell’organico stabile tale da escludere la ricollocazione del ricorrente anche con altre mansioni.
Dunque, il giudizio circa la sussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento, deve dirsi operato con riferimento al permanente ridimensionamento dell’organico aziendale, conseguendone l’infondatezza dei motivi di ricorso del lavoratore licenziato, elementi ai quali la Corte stessa ha correttamente riconosciuto valenza probatoria.





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